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21 aprile 2017 5 21 /04 /aprile /2017 09:43

La puntigliosa sentenza del Tram del mese scorso sulle palazzine di Gandria  merita di essere letta per intero. Il tribunale traccia dapprima le tappe della lunga seconda puntata di questa telenovela: 24.6.2013, domanda di costruzione; 29.10.2013, sopralluogo della Commissione federale per il paesaggio (CFNP); 20.12.2013 la CFNP ritiene che il progetto arrecherebbe un danno molto importante al paesaggio, che nemmeno eventuali modifiche permetterebbero di ridurre il forte impatto negativo e che nessuna licenza edilizia dovrebbe essere rilasciata per qualsiasi progetto su quel terreno; l’ultima affermazione è ritenuta “estrema” dall’Ufficio e dalla Commissione cantonale del paesaggio che a loro volta ritengono però troppo invasivo il progetto; 18.9.2014, il Municipio nega la licenza in base alle stesse considerazioni e perché il piano di quartiere proposto è in contrasto con l’art. 20 NAPR per quanto attiene al “rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche del nucleo di Gandria”; 19.8.2015, il Consiglio di Stato conferma il diniego della licenza; 23.9. 2015, i promotori interpongono ricorso.
Nella sua sentenza del 23 marzo 2017 - emessa in base agli atti senza ulteriore istruttoria - il Tram dichiara che la decisione del CdS “merita di essere confermata”. Pur ritenendo “opinabili” alcune conclusioni delle autorità, ritiene che le stesse “non scaturiscono da un esercizio abusivo del potere d’apprezzamento che compete loro”.
Per noi è di particolare interesse la parte finale della sentenza, che tratta dei rapporti tra inventari federali e piani regolatori. Si ricorda che l’ISOS è uno strumento che va preso in considerazione “nel quadro dell’allestimento del piano direttore cantonale e dei piani regolatori” ma di principio non ha portata diretta nell’ambito dell’esame di una domanda di costruzione: “per i privati diventa vincolante solo nella misura in cui è stato recepito” dal PR. “Di per sé, non consente invece di eludere, ovvero di mettere fuori gioco, le prescrizioni edilizie vigenti. Laddove, in presenza di un paesaggio o di un insediamento di particolare qualità, l’uso delle facoltà edificatorie concesse dagli strumenti pianificatori in vigore dovesse in un secondo tempo apparire irragionevole o comunque eccessivo, per principio incombe dunque alle autorità di adottare, se del caso, le misure cautelari atte a salvaguardare la - futura, diversa - pianificazione (art. 56 segg. LST)”.
Viene quindi ribadita la questione che proponiamo da tempo, quella di una tutela adeguata dell’insediamento di Gandria. L’abbiamo proposto nel 2008 con la petizione per la protezione integrale del villaggio e in seguito più volte con la richiesta dell’istituzione di una zona di pianificazione sul sito delle palazzine. Finora le autorità hanno fatto orecchio da mercante. Se permangono su questa opinabile posizione domani potrebbero sentirsi dire dal Tribunale federale: ma come? la questione è in ballo da un decennio e non avete intrapreso niente, dunque, dato che il PR lo consente, i promotori hanno il diritto di costruire.Anche se non ci hanno ascoltati, osiamo perciò sperare che si prestino perlomeno ad accogliere il suggerimento del Tram: di fatto un avvertimento.

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